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Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il registro degli organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento, istituito dal comma 2° dell'art. 15 della Legge n° 3 del 2012, è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia e ne è responsabile il Direttore generale della giustizia civile che può delegare questa funzione ad un dirigente del Ministero od un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza sulla tenuta del registro e sugli organismi iscritti, dell'Ispettorato generale del Ministero.

Il Ministero è anche titolare del trattamento dei dati personali raccolti con tale attività (art. 1°, comma 2°, del Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014).

Il registro è così articolato (comma 3°):

Sezione A:
organismi iscritti di diritto nel registro , cioè gli organismi di conciliazione (mediazione) costituiti dai seguenti enti, anche associati tra loro: le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai, i Segretariati sociali per l'informazione e la consulenza ai singoli e ai nuclei familiari sui servizi sociali di cui all'art. 22, comma 4°, lettera a ), della Legge n° 328 del 2000 costituiti dalle Regioni negli ambiti territoriali da esse definiti per la gestione del sistema dei servizi sociali a rete (art. 4, comma 2° del Decreto Ministeriale)

Sezione B:
altri organismi iscritti a domanda , vale a dire quelli costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle Università pubbliche (art. 4, comma 1°, del Decreto Ministeriale);

Registro Organismi per la composizione della crisi