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Gestori delle crisi da sovra indebitamento

Nell’ambito di ciascun Organismo sono individuati i gestori della crisi, ossia i professionisti che, individualmente o collegialmente, svolgono le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore (cfr. art. 2 reg.).

predetti gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall’art. 4 del Regolamento, tesi ad assicurare la titolarità di idonei titoli di studio, partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento specifici, svolgimento della pratica professionale nel settore del diritto fallimentare.

Nella sezione A e B sono inoltre iscritti i gestori della crisi, che devono avere i seguenti requisiti:
a) possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
b) possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento;
c) svolgimento di un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore;
d) acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento.
Per i gestori della crisi è altresì richiesto il rispetto degli specifici requisiti di onorabilità prescritti dal comma 8 dello stesso art. 4 reg.. Nel regolamento è altresì precisato che agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla sezione A (a cui appartiene anche l’Ordine dei Dottori Commercialisti) possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purché muniti dei requisiti richiesti. Sarà l’organismo di composizione della crisi (come sopra individuato) e il soggetto referente designato al suo interno a distribuire equamente gli incarichi tra i gestori della crisi. Il compenso corrisposto sarà proporzionale al passivo e all’attivo liquidato.

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