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Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

E' stato pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2015 il d.m. 24 settembre 2012 n. 202, contenente Il Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento . Si tratta di un intervento normativo essenziale al fine di dare compiuta attuazione all'introduzione della procedura di sovraindebitamento – che risale esattamente a tre anni fa (l. 27 gennaio 2012 n. 3) – ossia ad uno strumento finalizzato a risolvere su basi negoziali le situazioni di insolvenza di tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.

In tutte e tre le procedure paraconcorsuali disciplinate dalla Legge n° 3 del 2012, cioè nell’accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento. Tali organismi sono disciplinati dall’art. 15 della Legge citata che è stato attuato dal Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 che ha istituito il registro in cui gli organismi devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento (art. 1° del D.M. 202/2014). I contenuti di tale decreto ministeriale sono esaminati in successivi articoli.

Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali già esistenti pressi il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile. Quest’ultimo, può delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell’ispettorato generale del Ministero.

Il decreto e' in vigore dal 28 gennaio 2015. A titolo di disciplina transitoria è stato previsto che per i primi 3 anni avvocati, commercialisti e notai saranno esentati dall’obbligo di aggiornamento biennale su temi concorsuali (40 ore complessive), purché documentino di essere stati nominati in almeno quattro procedure curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o liquidatori.