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Requisiti per l’iscrizione nel registro Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

il decreto prevede la possibilità per gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai di iscriversi al registro di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.

È, inoltre, prevista l’iscrizione nel registro, a domanda, degli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche, nonché degli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e del segretariato sociale costituito ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a) della l. n. 328/2000.

Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi potranno iscriversi pure soggetti diversi dai professionisti, purché muniti di specifici requisiti formativi e di esperienza sul campo. Tutti i requisiti sono dettagliatamente indicati dal decreto. Sarà il responsabile a verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione degli organismi.

Il decreto entrato in vigore il 28 gennaio 2015, a titolo di disciplina transitoria è stato previsto che per i primi 3 anni avvocati, commercialisti e notai saranno esentati dall’obbligo di aggiornamento biennale su temi concorsuali (40 ore complessive), purché documentino di essere stati nominati in almeno quattro procedure curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o liquidatori.

Sono iscritti di diritto nel registro, su semplice domanda:
- gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- il segretariato sociale;
- gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai .
Possono inoltre essere iscritti gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche, ma solo a domanda. Ecco il motivo, quindi, per il quale sono previste due distinte sezioni del registro, la “sezione A” dedicata agli organismi iscritti di diritto e ai gestori della crisi, e la “sezione B” dedicata agli altri organismi.